Codice bianco: regole di comportamento per gli sciatori
Sanihelp.it - Per sciatore s’intende chi percorre le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard o attrezzi similari. L’accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l’ingresso ai pedoni e agli animali nonché l’uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari.
Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve
seguire le seguenti regole:
comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui o provocare danno a persone o cose; ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato, e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; deve pertanto tenere un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle condizioni fisiche personali, del manto nevoso e visibilità;
mantenere una velocità particolarmente moderata sui campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità d’incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;
utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell’attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone;
posizionare fuori dal piano sciabile l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio o pericolo per gli utenti.
Ad ogni sciatore
è in ogni caso vietato:
scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la sciata turistica e la sicurezza degli altri utenti;
sostare abbassato al livello del piano sciabile (seduto, disteso in pista e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori sopraggiungenti da monte, costituendo tale comportamento pericolo o intralcio per gli altri sciatori;
utilizzare le piste da sci al di fuori dell’orario di servizio degli impianti in assenza di previo assenso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista; l’assenso deve comunque essere condizionato alla previa verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.
di Redazione Sanihelp.it
Fonte: Redazione Sanihelp.it
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Revisione: 29-06-2009