Advertisement
HomeNewsAborto: cosa dice la legge

Aborto: cosa dice la legge

Sanihelp.it – Si può parlare di aborto in termini di ammissibilità morale, di convinzioni etiche, di orientamenti religiosi e culturali.
Si può, ma a condizione di avere prima perfettamente chiaro il quadro normativo vigente.
Nel nostro Paese, la legge che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è la numero 194 del 22 maggio 1978, detta familiarmente «la 194», confermata dagli elettori con una consultazione referendaria il 17 maggio 1981. 


La 194 consente alla donna di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione, quando circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4).

La legge 194 afferma molto chiaramente, fin dal prologo del suo primo articolo, che lo Stato non considera l’interruzione volontaria della gravidanza come un mezzo per il controllo delle nascite, ma anzi garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
Non a caso il secondo articolo è dedicato al ruolo dei consultori familiari, istituiti dalla legge n° 405 del 29 luglio 1975, che hanno da un lato il dovere di informare la donna in stato di gravidanza sui suoi diritti e sui servizi di cui può usufruire; e dall’altro hanno il compito di suggerire agli enti locali soluzioni a maternità che creino problemi e di contribuire a far superare le cause che possono portare all’interruzione della gravidanza.

La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6) per motivi di natura terapeutica, ovvero: 

– quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
– quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 

L’articolo 7 chiarisce che, quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel primo caso (pericolo di vita per la madre) e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. I luoghi in cui è possibile praticare l’IVG, sempre ad opera di un medico del servizio ostetrico-ginecologico, sono regolamentati dall’articolo 8: un ospedale generale o un ospedale pubblico specializzato tra quelli autorizzati, oppure, entro i primi 90 giorni, anche presso case di cura autorizzate dalla Regione

Infine, la legge 194 sancisce le pene a cui saranno soggetti i suoi trasgressori. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art 17); chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni (art 18); chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8 è punito con la reclusione sino a tre anni. (art 19). Da uno a quattro anni la reclusione prevista per IVG senza accertamento medico dopo il novantesimo giorno (sei mesi per la donna), da due a sette anni le pene aggiuntive in caso di lesioni personali, lesioni personali gravissime e morte della gestante (art 19).

Video Salute

Ultime news

Gallery

Lo sapevate che...